Proseguiamo (e concludiamo) il nostro percorso nei 4 quesiti del referendum di domenica prossima esaminando i contenuti della terza e quarta scheda (leggi la prima parte del Vademecum)
Terzo quesito – scheda GRIGIA – Energia nucleare
In Italia la produzione di energia nucleare è stata realizzata dal 1963 al 1990 con quattro centrali e una quinta che era in fase di realizzazione quando nel 1987 un referendum sancì l’abbandono del nostro paese di ogni progetto in tal senso.
Nel 2008 il governo ha lanciato la nuova strategia energetica dispondendo anche la realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare finchè, poche settimane fa, lo stesso governo ha abrogato le norme oggetto di questo referendum decidendo di fatto di “congelare” il ritorno al nucleare. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere se il referendum potesse comunque ancora sussistere, ha risposto positivamente, riformulando il questo che adesso recita: “Volete voi che siano abrogati i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del decreto-legge 31/03/2011 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n.75?”. In pratica si va a scegliere se abrogare una parte del cosiddetto “Decreto Omnibus”.
Il comma 1 parla esplicitamente dell’energia nucleare, il comma 8 dispone invece che il Governo vari una nuova Strategia energetica nazionale.
Così riformulato il referendum cambia quindi di significato, allontanandosi dal tema del nucleare come era in origine. In caso di vittoria del Sì il Governo non potrebbe più adottare adottare la Strategia energetica nazionale. Per il resto il “congelamento” del nuclare è già stato sancito dal dietrofront governativo ed è difficile stabilire quanto una vittoria del Sì, per come il quesito è stato riformulato, possa valere come definitivo abbandono di ogni velleità nucleare per l’Italia
Quarto quesito – scheda VERDE CHIARO – Legittimo impedimento
Il 7 aprile del 2010 il Parlamento ha approvato norme temporanee della durata di 18 mesi che permettono al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri di rinviare le udienze dei processi che li riguardano ogni volta che, per un “legittimo impedimento”, non possono parteciparvi.
Lo scorso 13 gennaio la Corte Costituzionale ha modificato il testo della legge. Con questo novità il giudice e non l’imputato decide se gli impegni costituiscono un impedimento alla partecipazione all’udienza. Anche in questo caso, quindi, la legge vigente è diversa da quella per cui erano state raccolte le firme per il referendum e il quesito è stato riformulato.
Se vince il Sì varrebbe quanto stabilito dal codice di procedura penale per tutti i cittadini, cioè che “l’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire”.