Proviamo ad approfondire, in riferimento alla vicenda di Castiglion Fiorentino, il significato pratico della dichiarazione di dissesto finanziario e l’effetto reale che essa produrrà, da quello che emerge consultando siti web specializzati e soprattutto la pagina dedicata a questo caso sul sito del Ministero dell’Interno. Si ricavano informazioni che offrono un quadro abbastanza chiaro e completo di quello che adesso aspetta i castiglionesi. Di certo non si tratta di rose e fiori in una situazione indubbiamente complicata in cui, fra l’altro, è ancora materia di disputa l’effettivo ammontare del “buco”. Castiglion Fiorentino avrà però ancora il suo Sindaco, con la Giunta e il Consiglio Comunale che potranno continuare il loro mandato elettorale iniziato la scorsa primavera: a questo proposito l’opposizione s’è già fatta sentire, contestando la scelta fatta e chiedendo le dimissioni.
Nel caso in cui il consiglio comunale dovesse deliberare (a quanto sembra lo farà nella seduta che sarà fissata il prossimo 24 Settembre) il dissesto finanziario Sindaco, giunta e consiglio resterebbero come detto in carica, ma sarebbero affiancati da una commissione designata dal Ministero degli Interni, formata da uno o più (fino a tre) esperti incaricati di occuparsi del disavanzo pregresso, con l’amministrazione comunale impegnata invece a gestire il bilancio corrente già inteso come “risanato”. La dichiarazione di dissesto ha infatti l’effetto di congelare la scadenza del bilancio e di separare completamente il passato dal futuro.
Tutto ciò che è relativo al pregresso, compresi i residui attivi e passivi non vincolati, sarebbe quindi estrapolato dal bilancio comunale e passato alla gestione straordinaria della liquidazione da parte dei commissari: come in tutte le liquidazioni, però, è ovvio che l’intento primario sarebbe quello di reperire fondi.
Il Comune, però, è tenuto ad alcuni adempimenti, molti dei quali alquanto “dolorosi” per i propri cittadini
Vediamo nel dettaglio tali adempimenti (fonte: sito Ministero dell’Interno):
Presupposto indispensabile è l’avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale con cui l’Ente dichiara il dissesto. Alla delibera va allegata un’ipotesi di bilancio che deve essere redatta sulla base di modelli ufficiali conformi alle disposizioni di legge e formulata in base:
a) alla previsione di aumento delle imposte, delle tasse e dei canoni patrimoniali nella misura massima consentita dalla legge, con il recupero della base imponibile totalmente o parzialmente evasa quindi per l’imposta comunale sugli immobili l’Ente deve obbligatoriamente deliberare l’aliquota massima del 7 per mille e deve applicare e riscuotere con la massima speditezza i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie inoltre deve determinare in misura tale da assicurare la copertura integrale dei costi di gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
b) al contributo erariale per l’allineamento alla media dei contributi erariali dei comuni della stessa classe
c) alla eliminazione dei servizi non indispensabili ed al contenimento degli altri livelli di spesa entro limiti di prudenza;
d) alle rate di ammortamento conseguenti al consolidamento dell’esposizione debitoria con la Cassa Depositi e Prestiti e con altri soggetti esercenti attività creditizia;
e) alle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno per il trattamento economico del personale posto in disponibilità;
f) al contenimento delle perdite di gestione degli enti ed organismi dipendenti dall’Ente Locale nonché delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, entro limiti compatibili con il bilancio riequilibrato dell’ente e sino al definitivo risanamento della gestione degli enti, organismi ed aziende;
g) per i servizi a domanda individuale l’Ente è tenuto ad approvare le tariffe che assicurino la copertura del 36 % dei costi complessivi dei servizi con i soli proventi degli utenti;
Contestualmente alla deliberazione dell’ipotesi di bilancio, l’ente deve deliberare ai livelli massimi di legge le tariffe relative a tutti i tributi (imposte, tasse, oneri di urbanizzazione e canoni o diritti), e ai canoni patrimoniali, al fine di accelerare i tempi per le riscossioni e per l’eliminazione dell’evasione.
L’Ente locale, inoltre, deve deliberare la rideterminazione della pianta organica qualora sia numericamente superiore alle unità spettanti sulla base del rapporto dipendenti/popolazione della fascia demografica di appartenenza secondo quanto previsto dalle norme. La rideterminazione della pianta organica deve ispirarsi a criteri di funzionalità ed efficienza nell’erogazione dei servizi, assicurando prioritariamente quelli indispensabili.
La Commissione per la Finanza e gli Organici degli enti locali cura l’istruttoria dell’ipotesi e dà il parere al Ministro in tempo utile per consentire il rispetto del termine di quattro mesi per l’adozione del provvedimento ministeriale.
Il Ministro dell’Interno approva con decreto l’ipotesi e formula eventuali prescrizioni alle quali l’ente locale è tenuto ad adeguarsi. In caso di esito negativo emana un provvedimento di diniego dell’approvazione prescrivendo all’ente locale di presentare entro l’ulteriore termine perentorio di 45 gg decorrenti dalla data di notifica del provvedimento una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole.
La mancata approvazione della nuova ipotesi ha carattere definitivo. Il decreto ministeriale che nega l’approvazione comporta l’applicazione della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale