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Focolaio di mixomatosi, malattia che colpisce i conigli, in un allevamento a Cortona (vedi info da wikipedia). Nulla di particolarmente grave e nessun pericolo per l’uomo, anche se a seguito della segnalazione urgente arrivata dalla USL il Sindaco di Cortona ha fatto scattare l’ordinanza che dispone la creazione di una ‘zona infetta’ nei dintorni dell’allevamento, che si trova a San Lorenzo. Di seguito il testo dell’ordinanza con tutti i dettagli
IL SINDACO
VISTA La richiesta pervenuta brevi manu in data 07.04.2011 dalla USL in merito all’istituzione urgente di “zona infetta” a seguito dell’individuazione di un focolaio infettivo di mixomatosi presso un allevamento cunicolo in loc. S. Lorenzo – Rinfrena;
VISTO il sequestro e l’atto ordinativo posto dalla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria della USL 8 Zona Valdichiana Aretina nei confronti della Sig. Pisco Silvia, titolare di suddetto allevamento;
CONSIDERATA la necessità di adottare idonei ed immediati provvedimenti territoriali al fine di impedire il diffondersi della malattia; VISTO il T:U:LL:SS: approvato con con R.D. 27.07.1934 n° 1265;VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08.02.1954 n° 320;VISTA l’Ordinanza A.C.I.S.15.09.1955 e successive modificheVISTA la L. 23.12.1978 n° 833 e successive modifiche ed integrazioni ;VISTO il Reg CE N° 882 del 29.04.2004;VISTA la L.R.16/2000 e successive modifiche. ORDINA
L’istituzione della zona infetta nell’ambito del territorio del Comune di Cortona interna al territorio così delimitato:· SR 71 tratto da Terontola a Camucia· S.P. 31 di Manzano tratto da Camucia a Farneta· S.C. Farneta – Chianacce· S.C. Chianacce – Fasciano – Gabbiano – Barullo· S.P. 33 tratto Barullo – Pietraia Terontola
All’interno di tale area si definisce l’adozione delle seguenti misure di Polizia Veterinaria previste dalla Ordinanza A.C.I.S. del 15.09.1955 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:· sequestro delle conigliere e degli allevamenti infetti· divieto di trasportare fuori dalla zona infetta conigli vivi o morti e materiale ed oggetti atti alla propagazione dell’infezione· abbattimento dei conigli infetti· distruzione degli animali morti o abbattuti con le modalità previste dalle norme · sequestro e censimento dei conigli apparentemente sani e divieto di immettere conigli di altra provenienza nelle conigliere ed allevamenti infetti
Le misure previste dalla presente Ordinanza saranno revocate nei tempi e modi previsti dalla normativa.
In caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza il trasgressore sarà punito ai sensi dell’articolo n°7/Bis del Decreto Legislativo n°267 del 18.8.2000 e si provvederà a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
E’ fatto obbligo al Servizio veterinario , al comando di polizia municipale ed alle forze dell’ordine di fare rispettare il presente atto
Il presente atto è notificato all’interessato attraverso il personale appartenente al Comune di Cortona e comunicato a:- Comando Polizia Municipale Cortona- U.S.L. 8 Zona Valdichiana- Corpo Forestale dello Stato
Ai sensi dell’art. 3 comma 4° della Legge 07.08.1990 n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.
Cortona, 7 aprile 2011
Il Sindaco
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