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Caro Vincenzo,
come da colloqui intercorsi a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 21 marzo 2011 n. 11 “Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)”, lamento l’introduzione in particolare dell’art. 6 che ti riporto integralmente:
Art. 6 – Cumulo di impianti
1. Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell’ambiente e del paesaggio, in relazione all’effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più impianti fotovoltaici tra loro vicini, la distanza minima tra gli impianti è di duecento metri.
2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kilowatt (kW).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche ai procedimenti in corso di cui all’articolo 4, commi 2 e 3.
Questa amministrazione adottò già con deliberazione di consiglio comunale n. 70 del 28.11.2009 una “variante normativa contestuale al piano strutturale ed al regolamento urbanistico per la realizzazione di impianti di produzione da fonte energetica rinnovabile attraverso procedura di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 11 e 13 della l.r. 39/2005 e termini per gli interventi previsti ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 della l.r. 39/2005” proprio per stabilire regole agli impianti da fonti rinnovabile ed in particolare a quelli fotovoltaici, le cui istanze iniziavano ad interessare il territorio lucignanese.
Come ben sai, il territorio di Lucignano ha la caratteristica tanto di aprirsi verso la Val di Chiana con estese pianure, quanto di godere di parti collinari di pregio anche soggette per buona parte ai vincoli della soprintendenza, essendo aree di particolare interesse paesaggistico.
Proprio in quest’ottica adottammo un quadro normativo molto semplice e di facile comprensione per tutti i cittadini ed i privati che erano interessati alla realizzazione di impianti fotovoltaici, dettando regole per la loro disposizione:
1) Abbiamo individuato quelle aree di piano strutturale in cui è suddiviso il territorio, dove collocare gli impianti, tanto nel territorio aperto (sottosistemi ambientali), quanto all’interno delle U.T.O.E. di trasformazione (sottosistemi insediativi);
2) Abbiamo deciso un limite altimetrico sopra il quale comunque non è possibile prevedere l’installazione di impianti a terra da produzione (maggiori di 20kWp), che non può essere superiore ai 285,00m sul livello del mare;
3) Abbiano stabilito un tetto massimo complessivo di potenza per gli impianti a terra da produzione nei sottosistemi ambientali fissato in 5MW per tutta l’area comunale (anche perché nel rispetto delle regole precedenti non è possibile che ogni terreno diventi un impianto);
4) Abbiamo imposto di evitare che gli impianti interessassero aree a pericolosità idraulica o geomorfologica elevata.
Tra queste regole non è stata introdotta assolutamente la distanza minima da rispettare tra un impianto e l’altro.
Aver introdotto un tetto massimo di potenza per il “territorio aperto” ha, a nostro avviso, evitato che si arrivasse a cumulare impianti in ristrette aree territoriali, operazione evidentemente diffusa in altre amministrazioni toscane, magari prive delle nostre stesse regole.
Inoltre, l’ampia parcellizzazione territoriale, ha fatto si che si aprisse anche una discreta concorrenza nell’ottenere autorizzazioni alla realizzazione degli impianti, evitando che si creassero forme monopolistiche, ed anche che si formassero impianti superiori ad 1MW.
L’art. 6 comma 1, introduce non tanto una distanza tra gli impianti, ma una discriminante che alla fine penalizzerà i piccoli investitori locali che hanno puntato ad impianti di ridotte dimensioni (sui 200kW per intenderci) e che si trovano ristretti in quelli parti di territorio coerenti con le regole comunali.
Ecco perché ti chiedo se è possibile aprire un confronto per rivedere di correggere l’introduzione delle distanze minime tra un impianto e l’altro o quanto meno di non penalizzare quelle amministrazioni che hanno fatto uno sforzo non indifferente (ti ricordo che per approvare questa variante è stata fatta la “verifica di assoggettabilità alla VAS” la “valutazione integrata” l’invito alla partecipazione dei cittadini!!) approvando quelle norme intese corrette per il proprio territorio.
Mi auguro che tu possa attivarti in questo e che si possa addivenire alle modifiche auspicate.
Con stima e cordialità
Maurizio Seri
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Pur condividendo quanto affermato dal Sindaco Seri e, se ben ricordo, in quel tempo oltre al Comune di Lucignano legiferarono in materia anche Cortona, Sinalunga e Castiglion Fiorentino e tutti auspicavano di uniformare la norma a livello di vallata attribuendo giustamente al proprio territorio un valore aggiunto come patrimonio culturale di interesse turistico, trovo corretto che, attraverso la Legge 21/2011, la Regione abbia inserito tale norma perchè a mio giudizio rafforza quella volonta di tutela del territorio che tutti i sindaci auspicavano. Evitando ad esempio in 4 appezzamenti di terreno posti a confine che si possano realizzare 4 impianti di qualsiasi potenza visto che l'impatto visivo ambientale sarebbe senz'altro superiore di quello che si avrebbe realizzando 4 impiantire staccati uno dall'altro. Ma io aggiungo altro: siamo proprio sicuri che abbiamo bisogno di grandi impianti fotovoltaici? Siamo sicuri che non sono sufficienti quelli realizzati ad uso personale? Come afferma Rifkin: "raggiungere l'autonomia nei consumi energeticici in ogni famiglia, azienda ed attività". Perchè non sfruttare coperture di edifici scolatici, impianti sportivi, capannoni industriali, tunnel stradali ecc. risparmiando terreni destinati alla coltivazione agricola e salvaguardando il nostro paesaggio?
Carissimo Walter, sai bene quanto a me stia a cuore la tutela del territorio. Lucignano è stato il primo comune in Valdichiana a legiferare in materia di piano urbanistico sulle energie rinnovabili. In quel piano come precisato nella lettera abbiamo previsto la quantità massima (unico comune), di impianti a terra nel nostro territorio (5 MW), così come le zone dove realizzare tali impianti. Nel nostro regolamento è previsto l'obbligo di produrre nei nuovi piani attuativi almeno il 30% di energia necessaria da fonti rinnovabili. Con la nostra normativa abbiamo attirato cittadini ed aziende locali ad investire e credere in questo settore realizzando impianti di potenza media pari a 200 Kw. La legge regionale approvata, che apprezzo nella sua logica generale, non tiene conto, sbagliando, dei regolamenti comunali. Spero, quindi, che per evitare giustamente attacchi al territorio di alcuni comuni non si arrechi danno a quelli che invece hanno individuato con ampia partecipazione quantità e siti appropriati.
Buona Pasqua
Maurizio Seri