La sentenza della Corte Costituzionale n°78 del 2 Aprile 2012 rappresenta una ulteriore prova che la garanzia del diritto è assicurata dai Magistrati della Consulta. In essa è sancita la illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto legge n. 225 del 29 Dicembre 2010, titolato “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese” comunemente detto “Decreto Milleproroghe” .
Di sostegno alle famiglie ed alle imprese nel detto articolo 2, comma 61, non era riscontrabile traccia: con esso attraverso una applicazione retroattiva di annullamento di diritto veniva prescritta la possibilità a famiglie ed imprese di vedersi tutelare contro gli abusi perpetrati dal sistema bancario.
In sintesi il Governo Berlusconi con un autentico colpo di spugna era riuscito a lasciare impuniti tutta una serie di indebiti ed abusi quali: applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, interessi usurari, addebito commissioni e costi senza effettiva causa e specifica pattuizione scritta, prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito.
Anche la Corte di Cassazione con apposita pronuncia, la 24418 del 2 Dicembre 2010, aveva in precedenza statuito che tali diritti dei consumatori erano soggetti a prescrizione solo dal momento della annotazione in conto, la quale andava coincidere con la chiusura del conto corrente stesso, e che la irripetibilità dei pagamenti poteva interessare solamente i versamenti ripristinatori della disponibilità accordata dalla banca al cliente.
A seguito delle numerose remissioni a giudizio da parte di Giudici di vari Tribunali, i quali rinvenendo il problema di legittimità hanno affidato al giudizio superiore l’esito di sentenze, ovvero la possibilità futura di garantire diritti di imprese e persone fisiche, ha pensato la sentenza della Consulta a fugare ogni genere di dubbio.
Il 2 Aprile 2012 con il seguente giudizio “Per questi motivi la Corte Costituzionale riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto legge 29 Dicembre 2010 n. 225” ricordando ancora una volta che il Governo non è la Magistratura.
Samuele Grotti
Dipartimento Economia
Unione di Centro Provincia di Arezzo
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