Fondamento normativo degli enti locali il decreto legislativo n° 267/2001 detto Testo Unico degli Enti Locali. In particolare è prevista all’Art. 32 del TUEL la nascita di Unioni dei comuni ed all’Art 33 la possibilità di esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni.
La regione Toscana ha recepito le indicazioni del Ministero dell’interno nella Legge regionale n° 40/2001 sulle “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative comuni” prevedendo all’Art. 1 l’individuazione di ambiti territoriali e livelli ottimali e stabilendo all’Art. 3 comma 1 che “si ha livello ottimale quando l’associazione abbia una dimensione demografica superiore ai 10.000 abitanti o in caso di livello demografico inferiore che ci sia una dimostrata capacità organizzativa”
Alla attuazione della Legge regionale n° 40/2001 si e provveduto con il Regolamento Regionale Regolamento n° 27-2010 (BURT n° 14 del 9/03/2010).
Con il Regolamento 27-2010 viene stabilito il concetto di Livello di integrazione necessario e gli incentivi previsti :
-Livello 1 Attuabile quando esistono tra tutti i comuni di un livello ottimale 8 gestioni associate incentivabili con il contributo forfettario previsto all’Art 22 al comma 4 ove si dice che il contributo forfettario iniziale è concesso una tantum per la somma di 300.000 € considerate attivate tutte le gestioni associate tra i comuni di un livello ottimale. Se invece trattasi di livello ottimale composta da soli comuni con più di 10000 abitanti i contributo scende a 80.000 €.
-Livello 2 Quando oltre a quanto previsto dal livello 1 si ottengono in sommatoria 15 punti di gestione associata. Ciò da diritto in base all’Art 28 comma 1 a delle premialità annuali variabili in base ai seguenti criteri:
. 30% se le gestioni sono svolte da un unico ente responsabile;10% se della gestione associata del livello ottimale è responsabile un solo comune ed è presente la conferenza dei sindaci;
. 10% se della gestione associata del livello ottimale è responsabile un solo comune ed è presente un vincolo di durata di almeno 10 anni;
. 5% per ogni unità di personale trasferita all’unione.
Come è evidente esiste la possibilità di reperire risorse ed integrare i bilanci degli enti locali recuperando, seppur parzialmente, le quote di trasferimenti lamentati come mancanti.
E’ sufficiente che gli amministratori lo vogliano!
UDC Responsabile Enti Locali
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