Il Consiglio Comunale di Cortona nella seduta del 30 luglio, ha votato in maniera unanime il sostegno a questa iniziativa che va nella direzione di rendere più chiara la legislazione regionale in questa materia, ma che va anche in contrasto con quelle che sono le indicazioni nazionali molto meno restrittive.
Questo il testo della proposta
Proposta di legge di iniziativa popolare
Norme per l’installazione e la messa in opera di impianti a biomasse
Il Consiglio regionale della Toscana
Valutato che la Regione Toscana si pone come obiettivo di favorire un incremento dello sfruttamento delle biomasse per la produzione di energia elettrica e per l’utilizzazione dell’energia termica con sistemi di cogenerazione;
valutato che tale sfruttamento andrà comunque realizzato in coerenza con le indicazioni del Piano Agricolo Forestale Regionale.
Delibera di approvare la seguente Legge
Art. 1 La Regione Toscana si impegna a favorire la valorizzazione energetica delle biomasse endogene, intese come biomasse legate al sistema agro-forestale comprendendo le colture dedicate, i residui della gestione del bosco e della produzione agricola, i residui dell’industria agro-alimentare e della zootecnia, per contribuire a limitare la dipendenza dagli idrocarburi, ridurre le emissioni responsabili dell’effetto serra, creare occasioni di occupazione stabile e di reddito nelle aree rurali e montane.
Art. 2 Gli impianti a biomasse, se non realizzati per uso interno di sola azienda agricola e/o forestale o per loro consorzi, potranno essere installati previo un accordo di filiera corta e, di norma, non potranno avere un bacino di raccolta delle materie prime superiore a 70 km.
In ogni modo i riferimenti rispetto alle definizioni sono quelli contenuti all’art.2 del decreto 2 marzo 2010 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pubblicato in G.U. n.103 del 5/05/2010 ed in particolare per biomasse a filiera corta si rimanda al punto C del citato art.2
Sull’utilizzazione delle produzioni dovranno essere favorite, a parità di condizioni, quelle di provenienza regionale.
Art. 3 Gli impianti a biomasse potranno essere collocati in prossimità dell’utenza ed al servizio della stessa, in un rapporto di complementarietà e integrazione con la generazione centralizzata.
Art. 4 I progetti per l’installazione di impianti a biomasse di qualsiasi dimensione, dovranno prevedere processi di recupero del calore generato (tramite cogenerazione, trio generazione o ogni altro processo migliore dei due precedenti), compreso il riutilizzo diretto per usi industriali o sanitari del vapore acque qualora ne venga prodotto.
Art. 5 Gli impianti a biomasse di qualsiasi dimensione devono essere preventivamente sottoposti ad una commissione regionale che valuterà la complementarietà degli stessi alle produzioni agricole forestale endogene. Il parere di detta Commissione, nominata ad hoc dalla Giunta Regionale, è obbligatorio rispetto alla valutazione della conferenza provinciale dei servizi (Legge 387/2003 e LR 39/2005) che, in ogni modo, dovrà esprimere il proprio parere in merito alla domanda di installazione e di messa in opera dell’impianto.
Art. 6 Gli impianti a biomasse devono essere sottoposti alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ed alla VIS (Valutazione di Impatto sulla Salute) così come previsto dalla direttiva n. 42/2001/CE del Parlamento Europeo.
Art. 7 Entro 180 giorni dalla data di esecutività della presente Legge, i titolari degli impianti installati ed autorizzati al funzionamento dovranno presentare, alla commissione individuatati ai sensi del precedente art.4, un piano industriale che preveda il progressivo adeguamento degli impianti alla presente normativa. Il limite massimo per l’adeguamento degli impianti già esistenti ed autorizzati alle presente è fissato in 18 mesi dalla sua esecutività.
Art. 8 La presente Legge integra la precedente legislazione ed in particolare il PIER di cui sostituisce i punti di competenza rispetto, in particolare, al paragrafo 3.3.7.