ORDINANZA N° 232/2010
IL SINDACO
VISTO l’andamento climatico degli ultimi mesi che ha registrato una diminuzione delle precipitazioni meteoriche rispetto alla media pluriennale e che tale situazione ha determinato uno sfruttamento delle riserve superiore alla loro capacità di ricarica;
CONSIDERATO che il perdurare di tali condizioni meteorologiche provoca un aumento dei consumi e di conseguenza il progressivo abbassamento del livello freatico delle falde acquifere;
VISTA La comunicazione della Società Nuove Acque prot. DT/879 con la quale si informa della situazione di deficit sopra evidenziata nell’acquedotto di Farneta – Montecchio – Chianacce e richiede per tale acquedotto l’emissione di ordinanza per limitare l’utilizzo dell’acqua erogata ai soli scopi domestici e idropotabili;
TENUTO CONTO della necessità di garantire l’approvvigionamento idropotabile alla cittadinanza;
LETTO Il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i;
VISTA la Legge n° 689 del 24.11.1981 e s.m.i.;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
Ai cittadini le cui utenze sono allacciate all’acquedotto di Farneta – Montecchio – Chianacce, con decorrenza dalle ore 00,00 del giorno 16 luglio 2011 e fino alle ore 24 del giorno 15 settembre 2011:
Di non utilizzare l’acqua erogata dall’acquedotto comunale per irrigare giardini, aree verdi, campi di calcio, per il lavaggio di veicoli, per il riempimento di piscine private e ogni altro uso diverso da quello domestico e potabile;
I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. n° 7/bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 (sanzione da un minimo di 50 ad un massimo di 500 euro)
Il Sindaco si riserva la facoltà di rivedere i provvedimenti oggetto della presente ordinanza nel caso in cui si verifichino condizioni climatiche tali da permettere il superamento dell’emergenza idrica ed invita il personale appartenente a tutte le forze dell’ordine ad effettuare controlli efficaci al fine di far rispettare a tutti i cittadini tali disposizioni e punire secondo i termini di legge gli eventuali trasgressori.
Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione
Cortona, 15 luglio 2011
AF
IL SINDACO
Andrea Vignini
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