Il giorno 28 gennaio 2013 u.s., presso la sala del Consiglio Comunale, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, è stata approvata in seduta Ordinaria la modifica all’articolo 6 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana”Norme sul Decoro e sulla Civile Convivenza”. Tale modifica è stata proposta in quanto, sono ormai numerose e da tempo, le segnalazioni fatte all’Ufficio Tecnico/Ambiente e all’Assessore Rossano Gallorini.
Le problematiche riscontrate dai cittadini, riguardano essenzialmente il fatto del divieto di abbruciamento all’interno del centro abitato, cioè proprio dove, stante al vecchio articolo 6 comma 1, non era possibile bruciare. Essendo Castiglion Fiorentino un Comune a forte vocazione agricola e avendo riscontrato nelle sopra citate segnalazioni anche la necessità di ragguagliare maggiormente la cittadinanza, sulla corretta metodologia di smaltimento di materiale vegetale con il sistema dell’abbruciamento, l’Assessorato, si è attivato nei limiti di legge, alla modifica di tale articolo, che quindi viene così espresso:
-“….di modificare il comma 1 dell’art. 6 del vigente regolamento di Polizia Urbana, “Norme sul decoro e civile convivenza” come segue:
-“L’abbruciamento di foglie e sterpi in tutto il territorio comunale è consentito con le seguenti limitazioni:
a) all’interno della perimetrazione dei centri abitati, come definito dalla mappa vigente, l’abbruciamento può essere effettuato entro le ore 9 del mattino nel periodo che va dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, senza procurare danno o disturbo alle abitazioni vicine e purchè siano rispettate tutte le regole dettate dalla vigente L.R. 39/2000.
Deve essere comunque rispettata la distanza di metri lineari 20 dalle abitazioni limitrofe e di metri lineari 200 dalle aree boscate;
b) per il centro storico del Comune di Castiglion Fiorentino, è fatto divieto assoluto di abbruciamento in ogni periodo dell’anno.
A maggior chiarimento, si precisa che per centro storico si intende quello individuato in zona A nel vigente PRG e Regolamento Urbanistico;
c) al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell’esercizio di attività agricole, a distanza da civili abitazioni e comunque in modo tale da non arrecare disagio alle abitazioni circostanti secondo le disposizioni della L.R. n. 39/2000.
Sono comunque fatte salve le limitazioni eventualmente imposte con provvedimenti di questo o altro Ente.”
d) di dare atto che la modifica suddetta sostituisce il testo del comma 1 dell’art. 6 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Del. N. 5 del 5-3-2009 del Consiglio Comunale.
La presente deliberazione, è eseguibile dal giorno 20 febbraio 2013.