L’attuale Governo Monti, ripercorrendo i passi del precedente esecutivo (Accordo del 03/08/2009), ha provveduto al rinnovo della cosiddetta “Moratoria sui debiti delle Piccole e Medie Imprese” attraverso un documento controfirmato da tutte le associazioni di categoria, da ABI e mondo bancario. L’accordo, firmato in data 28/02/2012, passato in sordina sui mezzi di comunicazione, è nominato “Nuove misure per il credito alle PMI”: in esso sono previsti importanti strumenti a sostegno delle imprese.
Pur non essendo una soluzione definitiva per la crisi di liquidità delle PMI, può rappresentare la possibilità di poter attendere nuove forme di erogazione creditizia.
Gli Istituti di Credito, dopo aver beneficiato dei finanziamenti della BCE, dovranno mettere a disposizione delle aziende i fondi necessari per sostenere una ripresa di investimenti e assunzioni (come richiesto dall’U.D.C.)
L’accordo sottoscritto prevede quattro punti fondamentali e sarà usufruibile per le aziende fino al 31/12/2012.
1- La sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui e dei leasing (a condizione che l’azienda non ne abbia beneficiato nell’accordo del 2009). Particolare attenzione va posta alla forma di ammortamento utilizzato: nel caso dell’ammortamento tipicamente usato dalle banche, ovvero quello alla francese, nei periodi iniziali del mutuo avrà un’incidenza maggiore la componente interessi rispetto a quella capitale rendendo negativi i benefici della presente opzione. (L’opzione è valida per le operazioni in essere alla data dell’accordo 28/02/2012)
2- Operazione di allungamento di mutui fino al raddoppio del residuo piano di ammortamento, e comunque per un termine non superiore ai 2 anni per mutui chirografari e 3 anni per mutui ipotecari (L’opzione è valida per le operazioni in essere alla data dell’accordo 28/02/2012)
3- Operazione di allungamento di finanziamenti fino al limite di 270 giorni per le scadenze di credito a breve termine (anticipazioni su credito e relativi insoluti), di 120 giorni per le scadenze del credito agrario con o senza effetti. Il presupposto per la concessione: che si tratti di crediti certi ed esigibili.
4- Tutte le operazioni debbono essere effettuate, senza alcun aggravio di spese istruttorie o commissioni, mantenendo le stesse condizioni originarie del contratto.
Dipartimento Economia
Unione di Centro Provincia di Arezzo