Gentile direttore,
Nel pubblicare notizia sulla situazione finanziaria venutasi a creare nel comune di Castiglion Fiorentino, numerosi organi di stampa riportando dichiarazioni di politici e funzionari locali, sono sembrati insinuare una sorta di scarsa attenzione negli anni della Corte dei conti alla “finanza creativa” degli amministratori del comune della Valdichiana. Il Presidente della Sezione di Controllo per la Toscana della Corte dei conti – sentito l’intero collegio – sente il dovere di segnalare, nel dettaglio, l’azione svolta nel caso di specie – tempestiva e ripetuta – avvalendosi degli strumenti di controllo previsti dalla legge.
Va altresì segnalata la necessità, prima di valutare l’operato di qualsiasi Istituzione e amministrazione dello Stato, di comprendere specificamente la “ratio” delle norme applicate e i limiti precisi nei quali operano diverse procedure e differenti strumenti di indagine finalizzati tutti concordemente al risanamento delle pubbliche finanze e alla verifica del corretto uso del pubblico danaro.
Le Sezioni regionali di controllo – in base all’art. 1, comma 166 e seguenti, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) – svolgono un controllo obbligatorio, diffuso (poiché indirizzato a tutti i comuni e a tutte le province), sintetico (poiché riguardante una serie di informazioni e dati richiesti in misura necessariamente ridotta) e cartolare. Le Sezioni regionali analizzano dunque due volte l’anno la situazione finanziaria di tutti gli enti della regione, deliberando pronunzie specifiche in caso di gravi irregolarità contabili. Fino ad oggi tali pronunzie avevano come unico destinatario le assemblee elettive degli enti sottoposti ad indagine.
La nuova normativa prevista dal decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011, art. 6, comma 2, da pochi giorni entrata in vigore, potenzia e modifica profondamente tale impianto.
L’attività di monitoraggio totalitario svolta dalle Sezioni dal 2006, pur rivelandosi strumento preziosissimo, si effettua sulla base di questionari compilati dai revisori degli enti.
Pertanto la Corte dei conti è l’unica Istituzione ad avere il quadro complessivo della situazione degli enti locali, sull’ineludibile presupposto, peraltro, che i revisori comunichino dati attendibili i quali, se del caso, daranno origine a formali procedure di contraddittorio con gli enti in pubblica adunanza. Sfugge per definizione a tale procedura di controllo, si ripete eminentemente cartolare, il caso di enti i cui revisori compilino i questionari in modo erroneo o improprio. Le analisi di sana gestione che le stesse Sezioni effettuano sulla base, invece, dell’art. 7 della legge 131 del 2003, sono assai più approfondite e dunque necessariamente a campione su alcuni enti.
Chiariti questi aspetti di carattere preliminare, evidenzio che la Sezione della Corte dei Conti per la Toscana si è responsabilmente occupata, ripetutamente, tempestivamente e con la necessaria energia alla vicenda del comune di Castiglion Fiorentino.
Fin dalle indagini condotte sulla base di dati di bilancio, rilevatisi inattendibili ex post, nelle delibere approvate negli anni scorsi, la Sezione ha comunque sempre evidenziato le molteplici criticità in riferimento al risultato di amministrazione del predetto comune. Tuttavia, nei questionari ai rendiconti 2005, 2006, 2007 e 2008, il comune risultava sempre in avanzo amministrativo e di gestione (fatta eccezione per il 2008), e l’organo di revisione ha sempre attestato di non aver mai rilevato gravi irregolarità contabili.
Lo scorso maggio, avendo riscontrato anomalie e discordanze sui dati forniti, con un provvedimento non rituale (deliberazione n. 100 del 26 maggio 2011 – controllo monitoraggio al rendiconto 2009), la Sezione ha deliberato di “adottare specifica pronuncia di inattendibilità e non veridicità dei dati contabili inseriti nel questionario al rendiconto 2009, trasmettendo gli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti.
Con la deliberazione n. 199 del 13 settembre 2011, inerente la programmata verifica sulla sana gestione dei residui di cui alla deliberazione n. 100/2011, dopo aver esercitato (per la prima volta) un’approfondita istruttoria accompagnata dal contraddittorio con l’ente, ha stabilito chel’ente doveva provvedere entro il termine del 30 settembre 2011 “a trasmettere alla Sezione, a titolo di misura correttiva ai sensi dell’articolo 1, comma 168 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005)” il rendiconto di gestione 2010 e il bilancio preventivo 2011.
Recentemente, con deliberazione n. 203 del 21 settembre 2011, su richiesta di parere da parte del medesimo comune, la Sezione ha, tra l’altro, formulato un orientamento in ordine alle modalità di calcolo della spesa corrente 2011, non avendo l’ente rispettato il patto di stabilità per l’anno 2010, e stabilito le modalità di copertura del disavanzo o dei debiti fuori bilancio dell’ente.
Entrambe le deliberazioni sono state trasmesse alla Procura Regionale della Corte dei conti in data 22 settembre 2011.
Vittorio Giuseppone
Il Presidente della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana