Regioni e Comuni avrebbero dovuto, entro il 25 Settembre 2011, adeguare le proprie disposizioni in materia di obblighi di utilizzo delle energie rinnovabili sugli edifici ai sensi del Decreto Legislativo n°28 del 29 Marzo 2001. In caso di mancato adeguamento, si applica automaticamente quanto previsto dalla normativa nazionale senza alcuna possibile “personalizzazione” fondata sulle esigenze dei singoli territori. Il Decreto prevede che l’energia prodotta da impianti che sfruttano le fonti rinnovabili dovranno coprire, con percentuali di obbligo crescente negli anni, i consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento degli edifici.
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere quindi progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il raffrescamento: il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 Maggio 2012 al 31.12.2013; del 35% quanto la richiesta è presentata dal 1°Gennaio 2014 al 31.12.2016; del 50% a partire dal 1°Gennaio 2017.
Il dispositivo di legge prevede che, nonostante le norme sia già in vigore da oggi, gli obblighi veri e propri si applicheranno soltanto sulle richieste di titoli edilizi presentate a partire dal 31 Maggio 2012 e che nelle costruzioni realizzate da enti pubblici, le percentuali vengano incrementate del 10%.
Purtroppo tale scadenza è stata disattesa dalla maggioranza delle amministrazioni pubbliche (anche molti nostri comuni in Valdichiana). Un vero peccato visto che la norma di legge metteva in condizioni gli enti di personalizzare la direttiva in modo da realizzare opere ed abitazioni che andavano ad incidere sul risparmio dei cittadini (riduzione degli importi delle cartelle di energia elettrica e metano) che le abitavano realizzando nuova tecnologia con i contributi economici previsti dalla stessa disposizione di legge.