Fino al 31 Dicembre 2015 per impiantare un nuovo vigneto è necessario avere un “diritto di reimpianto” acquistato o ottenuto a seguito di un espianto di una superficie vitata. Dal primo Gennaio 2016, in virtù delle nuove disposizioni approvate con la riforma della Politica Agricola Comune del 2013 e tese ad una maggiore liberalizzazione del mercato, il sistema dei diritti di reimpianto si esaurisce e si trasforma in un sistema di “autorizzazioni”.
In pratica chiunque voglia impiantare un nuovo vigneto può presentare sul Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) una apposita domanda e potrà ottenere, salvo disponibilità l’autorizzazione appunto ad impiantare la superficie che intende investire a vigneto. Le autorizzazioni complessivamente concesse in Italia non devono però superare l’1 per cento del totale del “vigneto nazionale” quindi non superare i 6.450 ettari complessivi; ettari comunque ripartiti tra le varie Regioni e Province autonome. I criteri di tale ripartizione saranno precisati, come altri aspetti applicativi, in un Decreto Ministeriale del Mipaaf in corso di approvazione. Su di esso è mancata recentemente l’intesa in Conferenza Stato Regioni e da fine Novembre esso potrebbe essere discusso dal Consiglio dei Ministri per una sua eventuale approvazione. Le domande per ottenere le autorizzazioni al nuovo impianto si potranno presentare tra il 15 Febbraio ed il 31 Marzo di ogni anno, prevede la bozza di DM. Le Regioni e le Province autonome rilasceranno le autorizzazioni a seguito di istruttoria entro il primo giugno successivo. I diritti di reimpianto preesistenti (oggi si stima ci siano in Italia 45mila ettari), come prevede la normativa comunitaria: possono ancora essere ceduti tra operatori sino al 31 dicembre 2015; potranno essere convertiti in “autorizzazioni”, oltre i 6.450 ettari massimi consentiti dall’incremento dell’1%, in qualsiasi giorno compreso tra il 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020. Le autorizzazioni ottenute dalla conversione di “diritti” al pari delle altre autorizzazioni non potranno essere oggetto di cessione.