Visto che in questi ultimi mesi molti comuni della nostra vallata hanno modificato il sistema di conferimento dei rifiuti organizzando il ‘porta a porta‘, con cassonetti per ogni tipologia di rifiuto, rispondiamo ai quesiti posti da alcuni lettori: cosa rappresenta per il nostro codice e come viene sanzionato un abbandono sbagliato dei rifiuti? C’è differenza fra errore o abbandono volontario? Cambia qualcosa se l’atto è occasionale e reiterato? E’ la stessa cosa se ad abbandonare i rifiuti è un privato cittadino piuttosto che un’azienda?
Va detto come prima cosa che dal 12 dicembre 2010 il Governo Italiano ha recepito la direttiva europea con un Decreto Legislativo (3 dicembre 2010, n. 205). Tale disposto ha operato significative modifiche alla pre-esistente normativa sui rifiuti. Il divieto di abbandono è enunciato all’art. 192 che recita: “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ed è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”.
Le sanzioni previste sono contenute negli articoli 255, 1° comma (Sanzioni amministrative) e 256, 2° comma (Sanzioni penali) a seconda se l’autore del gesto è un privato cittadino un appartenente a una ditta o a un ente. Per la prima fattispecie il testo recita: “Chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192 … abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro (pagamento in misura ridotta euro 600,00). Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio (non è previsto il pagamento in misura ridotta)“
Si notino quindi due elementi:
– che si prevede la stessa sanzione sia per il banalissimo sacchetto di plastica, sia per i rifiuti ingombranti (purché non pericolosi)
– vi è una chiara demarcazione tra l’illecito amministrativo e quello penale. Vi è solo violazione amministrativa se la condotta è realizzata da un privato, vi è invece illecito penale invece sia per chi, senza autorizzazione, svolga attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti che per coloro i quali, titolari di imprese e/o responsabili di enti, abbandonino o depositino in modo incontrollato rifiuti.
Per quanto riguarda i privati l’agente accertatore dovrà contestare l’infrazione come prevede l’art 14 della 689/1981 e quindi mettere in condizione il trasgressore e/o obbligato in solido di poter pagare entro 60 giorni (anche per un piccolo sacchetto di immondizia) la modica somma di euro 600 che verrà introitata dalla Provincia. Ai Comuni è rimasto l’onere (che viene espletato tramite le società che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti) di dover rimuovere i rifiuti qualora il trasgressore non provveda e logicamente anche quando lo stesso non è noto