Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell’Interno, ha emanato in data 28 novembre 2014 un decreto che rappresenta un ulteriore aggravio alla già delicata situazione di tutti: cittadini, imprenditori agricoli ed amministrazioni comunali. Tale decreto rimodula l’applicazione dell’esenzione IMU per i terreni agricoli e montani estendendo l’applicazione del pagamento della tassa a tutti i terreni agricoli ricadenti nei territori dei comuni fino alla quota di 600 metri sul livello del mare, prendendo come riferimento per la determinazione dell’altezza il punto in cui ha sede il Municipio, che nella gran parte dei Comuni è situato nei centri urbani e non è, chiaramente, indicativo della morfologia reale di ogni singolo comune.
La cosa che lascia maggiormente perplessi, oltre ai criteri con i quali viene fissata la tassa, è il fatto che con tale decreto si obbligano i Comuni ad applicare l’IMU quando, all’inizio era stabilito che questi territori erano esenti e soprattutto si cambiano le regole a partita finita.
Infatti, tutti i Comuni, oltre ad aver approvato i loro bilanci, hanno anche licenziato i documenti di assestamento del bilancio stesso che, improrogabilmente, per legge, scadono il 30 novembre.
Il Comune di Lucignano esprime la sua netta contrarietà nei confronti di tale Decreto tanto che, in data odierna, con deliberazione della Giunta comunale n. 158, resa immediatamente eseguibile ha approvato un ordine del giorno, sulla falsariga di quello predisposto da UNCEM Toscana, che segue:
“ORDINE DEL GIORNO SUL DECRETO MINISTERIALE ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI ZONE MONTANE E COLLINARI
PREMESSO CHE
-L’articolo 22 DL 66/2014 stabilisce che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari, forestali e dell’Interno, riprendendo il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, deve emettere un decreto con il quale individuare i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere da medesimo anno 2014;
-L’importo dovuto a titolo di IMU sui terreni di cui trattasi sarà calcolato secondo le regole di cui all’art. 13 comma 5 e comma 8 bis DL 201/2011 e smi: per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto moltiplicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro
6.001e fino a euro 15.500;
b) del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.501 e fino a euro 25.500;
c) del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
CONSIDERATO CHE
Fino ad oggi ha fatto fede l’elenco allegato alla circolare 9/1993 con cui erano individuati i comuni montani
VISTO CHE
Il decreto individua tre fasce altimetriche con cui i terreni dei Comuni con altitudine del centro sopra 600 metri saranno esenti; i terreni dei Comuni con altitudine del centro compresa tra 281 metri e 600 metri saranno esenti solo se di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali; i terreni dei Comuni con altitudine del centro fino a 280 metri saranno tutti oggetto di imposta. Sono esenti dall’IMU i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
CONSEGUENTEMENTE
Solo 1.578 Comuni fruiranno dell’esenzione totale IMU rispetto ai 3.524 attuali; ben 2.568 avranno invece un’esenzione parziale, che si limita ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali. I restanti contribuenti, 3.912 Comuni, dovranno pagare entro il 16 dicembre tutta l’imposta sui terreni relativa al 2014.
LA GIUNTA COMUNALE DI LUCIGNANO
RITIENE CHE
-sia opportuno avviare un percorso partecipato tra il Governo e le Istituzioni affinchè sia concertato un metodo di individuazione delle zone montane e collinari esenti da IMU;
-non si possa riferirsi alla solo altimetria come strumento di selezione dei Comuni montani esenti da IMU perché vi sono altri fattori quali l’orografia, il deficit infrastrutturale, la densità di popolazione etc riconosciuti anche a livello europeo;
SOSTIENE CHE
-non si possa approvare un decreto inerente l’introduzione di una nuova forma di tassazione per i comuni fino ad oggi esenti con così ristretto preavviso, non solo in considerazione alla difficile situazione economica che sta vivendo il settore agricolo nel nostro Paese, ma anche in relazione alle oggettive difficoltà economiche che tale decisione è suscettibile di comportare sui bilanci comunali,
E PERTANTO CHIEDE AL GOVERNO DI
-Sospendere per l’anno 2014 e per i seguenti, l’attuazione dell’art. 22, di cui al Decreto n. 66/2014, invitando a valutare l’opportunità di reperire le entrate derivanti dall’IMU terreni agricoli zone montane e collinari, attraverso una manovra di effettivo ed incisivo taglio in settori diversi (es. trattamenti pensionistici di importo elevato);
-Attivare un tavolo di concertazione con gli enti locali e le associazioni di rappresentanza, ANCI e UNICEM, per confrontarsi sulle modalità di attuazione dell’art. 22 del DL 66/2014.”
Oltre all’approvazione dell’O.d.G. di cui sopra, il Sindaco, Roberta Casini, si è immediatamente attivata, facendosi interprete presso i Parlamentari di Arezzo della grave situazione in cui si verrebbero a trovare sia i cittadini che gli Enti locali di fronte alla applicazione del Decreto di che trattasi, affinchè loro Stessi, si facciano portatori presso il Governo di tali istanze.
li, 6 dicembre 2014