{rokbox title=| :: |}images/stories/cortona4.jpg{/rokbox}Nella seduta consiliare di oggi il Consiglio Comunale di Cortona ha approvato il regolamento transitorio (in attesa del prossimo Piano Energetico Locale) teso a disciplinare la materia dell’energia da fonte fotovoltaica. Il documento, il cui testo integrale riportiamo in fondo a questo articolo, si ricollega e completa quelli che erano i criteri già visti nell’art.78 del Regolamento urbanistico. Elementi fondanti sono il tetto massimo di produzione su scala comunale fissato in 15mw, una serie di limiti su distanze da abitazioni, altre installazioni, terreni edificabili e potenze massime degli impianti, più una serie di benefit che dovranno essere corrisposti all’amministrazione comunale come misura per la compensazione ambientale.
Su questo punto il testo originario è stato emendato su richiesta del consigliere Fucini (Rifondazione) che ha chiesto di disciplinare diversamente gli importi con l’aumento da due a tre classi e l’aumento degli oneri per gli impianti di dimensioni maggiori. Il testo completo del regolamento ha visto il voto contrario delle minoranze in consiglio, la cui richiesta principale era quella che si potessero privilegiare gli impianti su tetto rispetto a quelli a terra e che si ponessero diversificazioni in grado di favorire i piccoli impianti, limitando al massimo l’utilizzo di terreni agricoli ed evitando il più possibile la presenza dei grandi parchi fotovoltaici. Di seguito il testo completo del nuovo regolamento, che è stato redatto (lo ricordiamo) insieme con il Comune di Castiglion Fiorentino.
CRITERI DIRETTIVI PER
DISCIPLINA TRANSITORIA PER L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI
PANNELLI FOTOVOLTAICI A TERRA DI POTENZA FINO A 15 MWp
– Ambito di Applicazione
Con la presente norma questa Amministrazione i criteri direttivi da utilizzare per emanare una disciplina transitoria sino all’approvazione del Piano dell’Energia Locale e/o all’approvazione del Regolamento Urbanistico, in merito alla possibilita’ di installare impianti fotovoltaici a terra per la sola produzione di energia elettrica su tutto il territorio comunale a fini commerciali, di potenza compresa FINO a 15 Mwp in zona agricola secondo le previsioni di PRG vigente , e secondo quanto indicato dall’art. 78 “norme per il contenimento dei consumi energetici” delle NTA del RU adottato.
– Riferimenti normativi
Il D.Lgs 387/03, la L.R. 39/05 il DM 19.2.07 come modificata dalla L.R. 71 del 23/11/2009, disciplinano gli interventi e l’iter di approvazione di impianti fotovoltaici, fissando la soglia dei 200 kwp quale discriminante per l’autorizzazione con DIA (impianti con potenza nominale inferiore) o conferenza dei servizi (potenze superiori).
La realizzazione di impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica per scambio sul posto o cessione totale, di potenza superiore a 200 kwp, sono sottoposti all’iter autorizzativo della Conferenza dei Servizi in sede di Procedimento Unico in capo alla Provincia di Arezzo e della attivazione preliminare della verifica di Via
Gli impianti con potenza superiore a 200 kwp sono considerati impianti industriali e pertanto non compatibili, in assenza di uno specifico regolamento con le zone agricole, ritenendo tali installazioni come impianti produttivi, non attribuibili all’ambito delle imprese agricole.
– Criteri direttivi
La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, è ammissibile nelle zone del territorio extraurbano – zona omogenea “E” di PRG vigente e negli ambiti individuati nell’abaco delle possibili localizzazioni di cui all’art. 78 del RU adottato purchè compatibili con le condizioni di seguito elencate:
la potenza massima ammissibile nell’ambito dell’intero territorio sarà pari a 15 MWp , ad esclusione delle zone nell’ambito del cono collinare e soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04 e di quanto previsto nell’art. 78 del RU adottato .
La domanda per la realizzazione dell’impianto potrà essere avanzata solo dal titolare del diritto di proprietà o comunque disponibilità dei terreni da almeno sei mesi.
Le installazioni proposte non dovranno essere in contrasto con le limitazioni di pericolosità e fattibilità Geologica e Idraulica di cui agli elaborati geologici inclusi nel RU
I terreni agricoli interessati dall’installazione degli impianti dovranno essere di tipo “marginale”, ed in particolare :
non compresi nelle perimetrazioni dei centri abitati, e comunque non limitrofi a contesti con abitazioni diffuse.
non compresi negli ambiti interessati dal piano irriguo;
non aventi una destinazione colturale riferita alla data di approvazione del presente regolamento di vigneto, oliveto, orto, orto irriguo, frutteto, area boscata, cespuglio arborato.
La superficie tecnica interessata dall’installazione dei pannelli non potrà essere superiore al 50 % dell’estensione del fondo interessato dall’installazione per estensioni dei terreni fino a 5 ha.
Per fondi di superficie compresa tra 5 e 10 ha la potenza massima degli impianti installati dovrà essere NON superiore ad 7,5 Mwp
Per fondi di superficie superiore a 10 ha la potenza massima degli impianti installati dovrà essere non superiore ad 12 Mwp
Ai fini della determinazione della estensione del fondo non potranno essere computati terreni non in continuità con questo.
Il progetto di realizzazione deve prevedere dispositivi di mitigazione dell’impatto visivo, per quanto riguarda la tipologia, il colore delle recinzioni il materiale degli accessi, le schermature a verde di altezza di almeno 2 metri costituite da essenze autoctone, i pannelli devono essere montati a terra o su supporti distanziatori.
I nuovi tratti di linea elettrica di adduzione o conferimento dell’energia prodotta dovranno essere interrati.
Dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 300 m tra i vari impianti, e di 150 m dalle abitazioni insistenti su proprietà limitrofe, (fatta eccezione per il fabbricato di proprietà del richiedente) , da zone indicate nel PSC come “insediamenti prevalentemente residenziali” o” ambiti della crescita degli insediamenti prevalentemente residenziali” , da ambiti di recupero di volumetrie utilizzabili a fini residenziale o turistico ricettivo depositati al momento di presentazione della domanda dell’impianto, al fine di evitare un eccessivo impatto ambientale localizzato;
La distanza minima dai fabbricati e dai terreni edificabili non va rispettata nel caso che questi siano di proprietà del richiedente l’installazione dell’impianto o nel caso in cui venga rilasciata dai confinanti apposita autorizzazione a realizzare l’impianto a distanza inferiore a quanto previsto dal presente regolamento.
Gli impianti dovranno essere installati ad una distanza minima di 50 m dalle strade pubbliche e di 30 m da quelle Vicinali;
Potrà essere autorizzato soltanto un impianto avente il dimensionamento massimo stabilito secondo le norme precedentemente espresse, per ciascun corpo aziendale di proprietà costituito da una o più particelle contigue.
Dovrà essere corrisposto a titolo di misura per la compensazione ambientale, come previsto dall’art. 26 della L.R. 71/09, un “benefit” alla Amministrazione Comunale da utilizzare in uno specifico fondo per interventi finalizzati alla compensazione e riequilibrio ambientale, il cui importo è stabilito in 10,00 €/kwp per impianto che vanno da 10kw a 4Mw, in 15 €/kwp per impianti che vanno da 4.01 MW a 8,00MW, e in 20 euro €/kwp per gli impianti oltre gli 8Mw; tali importi, oltre alle altre imposte dovute, saranno corrisposti al momento del rilascio del titolo autorizzativi e/o alla presentazione della DIA.
Nel caso che il richiedente dell’installazione degli impianti in oggetto possegga o abbia in uso in ogni parte del territorio comunale (ad eccezione delle zone A secondo le indicazione del PRG e del RU) un manufatto idoneo ad ospitare un impianto fotovoltaico, deve in primo luogo utilizzare le superfici della copertura, solo successivamente potrà essere autorizzato ad installare altri pannelli a terra, tali superfici non concorrono alla definizione dei rapporti di copertura dei terreni o al computo della potenza massima installabile.
Le restrizioni del presente regolamento non si applicano agli interventi di iniziativa pubblica e di riqualificazione di siti deteriorati dal punto di vista ambientale.
La presente normativa si applica anche alle richieste di installazione già presentate che non hanno ancora concluso l’iter autorizzativo.
Rimane fermo quanto previsto dll’art. 78 del RU adottato in riferimento alla necessità di procedere all’approvazione di apposito piano attuativo
Il rilascio dell’autorizzazione degli impianti soggetti ad autorizzazione unica è subordinata alla firma di un atto d’obbligo regolarmente registrato in cui vengono definite le modalità di dismissione e smaltimento dell’impianto a conclusione della sua vita produttiva.